Statuto de L’Isola di Kos

 

Articolo 1 – Denominazione – sede – durata e disciplina

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile, è costituita l’associazione denominata “Associazione Nazionale Papà Separati in difficoltà economica e sociale L’Isola di Kos” (che in seguito sarà denominata, anche “l’organizzazione” o “l’Associazione”).
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
L’organizzazione è a tempo indeterminato.
L’organizzazione fissa la propria sede in Roma alla Via Taranto n. 21.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e sedi operative, anche in altre località.
L’organizzazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dai regolamenti, che saranno eventualmente approvati, e dalle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 2 – Oggetto e scopo

L’organizzazione, costituita senza scopi di lucro, ma con l’azione volontaria, diretta e gratuita, ha lo scopo di promuovere la cultura e i principi della genitorialità responsabile ed in particolare della bigenitorialità in ogni caso di separazione dei genitori [per tale intendendosi la separazione personale, legale o anche di fatto, ed il divorzio dei coniugi, l’annullamento o la nullità, per qualsiasi causa, del matrimonio ovvero, più in generale, la crisi del rapporto tra i genitori di figli (anche nati fuori dal matrimonio) (di seguito, anche, i “genitori separati)], offrire supporto e sostegno sociale ed assistenziale ai genitori separati, ai loro familiari ed in particolare ai figli dei genitori separati, con azioni sociali e culturali, coordinando la propria azione con altre organizzazioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Articolo 3 – Finalità

L’organizzazione svolge la suddetta attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell’assistenza sociale a favore di persone in condizione di disagio. Essa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei genitori separati, al fine di diffondere principi di paternità non penalizzata da pregiudizi e la ricostruzione del rapporto socio affettivo tra il genitore non affidatario e i figli.
L’organizzazione potrà nel perseguimento del proprio suindicato scopo:
– prestare la prima accoglienza e assistenza al genitore separato che si trova in difficoltà economica, psicofisica e sociale, come la ricerca di un alloggio, l’ascolto ed il sostegno psicologico attraverso incontri periodici;
– fornire un servizio di consulenza-assistenza per i genitori separandi e separati, anche nelle forme innovative;
– fornire un servizio di mediazione familiare per i genitori in fase di separazione volta a favorire la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori e i rispettivi ambiti parentali;
– tutelare e promuovere i diritti dei genitori non affidatari;
– promuovere e organizzare incontri, conferenze, convegni e dibattiti sulle problematiche legate alla tutela dei rapporti tra i genitori non affidatari e i figli e ai problemi correlati alla separazione dei genitori;
– promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti sulle problematiche legali, psicologiche, sociali legate alla separazione dei genitori e sul recupero del rapporto genitori-figli;
– promuovere la cultura della famiglia e della genitorialità responsabile nel reciproco rispetto e nella salvaguardia della dignità e nella parità dei diritti e dei doveri di tutti i componenti del nucleo familiare;
– diffondere in tutti gli ambiti sopraelencati la cultura della bigenitorialità attraverso ricerche sociali, studi psico-sociali e psicologici volti a diffondere i principi della genitorialità responsabile in cui sia consentito ad entrambi i genitori di sviluppare relazioni personali e significativi contatti diretti con i figli, sia durante la crisi familiare che dopo la separazione dei genitori, personale o di fatto;
– coadiuvare, attraverso l’aiuto di esperti, il genitore non affidatario a ritrovare e ricostruire un nuovo rapporto con i propri figli, attraverso attività che seguano le inclinazioni di questi ultimi, che li coinvolgano e che consentano ad ogni modo di ricreare l’affinità genitore-figlio, molto spesso incrinata dai dissidi tra i genitori;
– creare un catalogo/elenco di attività da far svolgere al genitore non affidatario con i propri figli, in luoghi che non siano anonimi (che l’associazione dovrà individuare), ma che ricreano l’habitat familiare, in cui i figli si rechino volentieri e non solo vivendolo come adempimento di un obbligo;
– stabilire e mantenere collegamenti e collaborazioni con Enti e organizzazioni, pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgano attività similari.

L’associazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.
L’associazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività ulteriori rispetto a quelle di cui sopra purché secondarie e strumentali al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali e salvi gli eventuali limiti fissati dalla legge pro tempore vigente.
In funzione strumentale al conseguimento del proprio scopo istituzionale, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa al proprio scopo e ritenuta dal Consiglio Direttivo necessaria od utile per il conseguimento dello scopo medesimo.

 

ASSOCIATI

Articolo 4 – Aderenti all’organizzazione – Ammissione

Possono aderire all’organizzazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo (di seguito i “soci” o gli “associati”).
I soci si distinguono in:
– soci fondatori;
– soci ordinari;
– soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’organizzazione.
Sono soci ordinari coloro che presentano domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’organizzazione e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

Deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all’Associazione e al versamento, all’atto dell’ammissione, della quota associativa, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi; l’aspirante associato ha, poi, 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere all’Assemblea degli associati.
L’ammissione di nuovi soci è decisa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall’organizzazione e l’attività di interesse generale da essa svolta.
Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze, vengono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno il 20% (venti per cento) dei Soci ovvero di uno o più dei consiglieri stessi. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti propri dei soci.
Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro dei soci dell’organizzazione.

Articolo 5 – Effetti dell’ammissione

L’adesione all’organizzazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ma si intende a tempo indeterminato, confermando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
Ogni associato maggiore di età ha il diritto di voto nell’assemblea.
Tra tutti i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È, infatti, esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito per il perseguimento degli scopi dell’organizzazione.
La qualità di associato non è trasmissibile nè inter vivosmortis causa.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli Organi Direttivi.
Hanno, inoltre, il dovere di:
1) osservare il presente statuto ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti Organi Direttivi;
2) promuovere l’attività dell’associazione con esplicito divieto di arrecare pregiudizio ad essa o ai singoli soci;
3) risarcire eventuali danni arrecati all’organizzazione, determinati dagli Organi Sociali;
4) versare al Tesoriere la quota associativa annuale di rinnovo nella misura stabilita da Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I soci hanno il diritto di:
1) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed esercitare il diritto di voto;
2) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’organizzazione;
3) conoscere tutti i programmi con i quali l’organizzazione persegue fini sociali;
4) usufruire di tutti i servizi e benefici concessi dall’organizzazione;
5) presentare proposte o reclami al Consiglio direttivo.
E’ facoltà degli associati effettuare apporti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
I versamenti delle quote annuali e i contributi ulteriori sono considerati a fondo perduto e, quindi, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto. Il recesso, comunicato a mezzo di raccomandata A.R., produce effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione stessa.
L’esclusione di un socio è deliberata dall’Assemblea solo per i seguenti gravi motivi:
a) indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
b) inattività prolungata;
c) morosità nel pagamento di oltre due quote associative annuali.
L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto. L’esclusione dei soci e le altre sanzioni disciplinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide nel rispetto del diritto al contraddittorio. Le accuse devono essere rese note all’associato con lettera raccomandata in cui dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni affinché il socio faccia pervenire note scritte a propria difesa.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Articolo 8 – Organi sociali dell’Organizzazione

Gli organi dell’organizzazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
Possono essere, altresì, costituiti i collegi di controllo e garanzia:
– l’Organo di Controllo;
– Il Collegio dei Garanti.
Gli organi sociali e i collegi di controllo e di garanzia hanno una durata di cinque esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati.
I componenti degli organi dell’associazione — eccezion fatta per l’Organo di Controllo, ove nominato — non percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun compenso per l’attività svolta, ma solo un rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

ASSEMBLEA

Articolo 9 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano.
Le sue deliberazioni, legittimamente adottate, vincolano tutti i soci.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere ivi un voto a testa.
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
Il presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario designato dall’Assemblea a maggioranza semplice degli associati presenti.
Ove prescritto dalla legge oppure in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta e proclama i risultati delle votazioni.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall’associazione. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Articolo 10 – Convocazione

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e la convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno entro i primi tre mesi dell’anno solare, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.
L’Assemblea è convocata tramite comunicazione scritta, da inviarsi a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco dell’ordine del giorno. La seconda convocazione non può essere nel medesimo giorno della prima convocazione. L’Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica) con conferma di ricezione.
L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell’associazione sia altrove.
In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dei relativi argomenti; fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11 – Oggetto delle delibere assembleari

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
– l’approvazione del programma e del bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
– l’approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
– l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
– la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, compresi i relativi presidente e Vice-Presidente, del Collegio dei Garanti e dell’Organo di Controllo;
– la retribuzione dei membri dell’Organo di Controllo, ove nominato;
– approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
– delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– deliberare l’eventuale destinazione di utili di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
– la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, ove nominato, e la conseguente promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
– approvazione degli eventuali regolamenti interni;
– esame dei ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
– la ratifica delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di esclusione di soci;
– decisione sugli argomenti che uno o più componenti del Consiglio Direttivo ovvero che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) degli associati sottopongono alla sua approvazione.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salva la deliberazione di revoca del Presidente del Consiglio Direttivo per la quale, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole della metà più uno dei soci.
Ciascun socio può esprimere il proprio voto sui punti posti all’ordine del giorno ed in particolare in occasione del rinnovo delle cariche associative ed in occasione dell’approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie o della messa in liquidazione dell’associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto e dall’eventuale regolamento che, predisposto dal Consiglio direttivo, sarà approvato dall’Assemblea.
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le seguenti decisioni:
– le modificazioni del presente Statuto, comprese la trasformazione, la fusione e la scissione;
– lo scioglimento dell’associazione e, in tal caso, nomina, sostituzione e poteri del/i liquidatore/i nonché devoluzione del relativo patrimonio.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera, sulle modificazioni del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, sullo scioglimento dell’associazione e deliberazioni conseguenti, con il voto favorevole di tutti i presenti.
Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l’individuazione di coloro che esprimano voti contrari o che si astengano, sono decise dall’Assemblea.
Le adunanze dell’Assemblea possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
In particolare sarà necessario che:
– sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
L’Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, è trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Fondazione, dotato dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea.
Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano, altresì, tutti i restanti poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci. Per la prima volta tale decisione viene assunta in sede di atto costitutivo dai soci fondatori.
Esso è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche soggetti che non siano associati ed anche persone giuridiche od enti in genere, fermo che, però, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Si applica ai componenti del Consiglio Direttivo l’art. 2382 c.c.
Se, nel corso della relativa durata in carica, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, se non vi ha già provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia presso la sede dell’associazione sia altrove, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell’Organo di Controllo, se nominato; ovvero, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) con conferma di ricezione.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell’Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.
In tal caso, è necessario che siano rispettate le medesime condizioni indicate nel precedente Articolo 20 per le analoghe adunanze dell’Assemblea.
L’adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Per ogni riunione del Consiglio, è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Ove prescritto dalla legge ovvero in ogni caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del Consiglio Direttivo medesimo.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati fissando le relative attribuzioni.
Non sono delegabili le materie elencate nell’articolo 2381, comma 4, c.c. e quelle indicate nell’articolo 2475, ultimo comma, c.c.

Articolo 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’organizzazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e gestisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Articolo 14 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, in particolare in caso di assenza, impedimento o di cessazione. L’intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi pro va dell’impedimento del Presidente.

Articolo 15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività.
Cura, altresì, la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
Il Segretario è una persona non necessariamente aderente all’Associazione, designata dal Presidente, anche tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 16 – Tesoriere

Il Tesoriere cura materialmente la gestione economica dell’Associazione, in ossequio a norme operative che il Consiglio Direttivo può emanare, con salvezza dei poteri e doveri statutari che competono al Consiglio Direttivo stesso.
Il Tesoriere firma i mandati di pagamento e le ricevute di incasso, prepara annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo dell’Associazione.
Il Tesoriere è una persona non necessariamente aderente all’Associazione, nominata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere può essere anche uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 17 – Organo di Controllo e Collegio dei Garanti

Il Consiglio Direttivo nomina, ove previsto dalla legge in materia tempo per tempo applicabile o ove lo ritenga opportuno, un Organo di Controllo dell’Associazione, costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c., o un revisore legale dei conti.
L’Organo di Controllo è monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo all’atto della relativa nomina.
Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’organo di controllo svolge le funzioni di controllo interno dell’Associazione ad esso attribuite dalla legge applicabile all’Associazione.
All’Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti dell’Associazione; in tal caso, esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Le riunioni dell’organo di controllo collegiale possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, con le stesse modalità sopra dettate con riferimento al Consiglio Direttivo.
Il revisore legale dei conti svolge funzioni di revisione legale dei conti dell’Associazione.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi tra gli aderenti e da due supplenti. Il Collegio ha: – il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

 

RAPPRESENTANZA

Articolo 18

La rappresentanza generale dell’associazione, sostanziale e processuale, spetta al Presidente.
La rappresentanza spetta altresì:
– ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega;
– ai procuratori speciali per singoli affari o per una pluralità di affari, cui essa sarà attribuita, previa decisione del Consiglio Direttivo, da uno dei soggetti di cui sopra, nei limiti del proprio potere di rappresentanza, nelle forme di legge.

Articolo 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell’organizzazione è costituito: – da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; – eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio; – quote e contributi degli associati; – eredità, donazioni e legati; – contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi; – contributi dell’unione europea e d’organismi internazionali; – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; – erogazioni liberali degli associati e dei terzi; – entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste, e iniziative culturali; – altre entrate compatibili con le finalità sociali; – beni acquistati con il patrimonio e – rendite e proventi relativi.
Possono essere apportati all’Associazione beni di qualsivoglia natura, ivi compresi — previa relazione giurata di stima non anteriore di oltre 6 (sei) mesi redatta da un revisore legale dei conti — beni immobili e crediti.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell’esclusivo perseguimento dello scopo statutario.
Tutti i beni appartenenti all’organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti; i fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo: esso è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 20 – Bilancio

L’esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
I bilanci sono redatti e pubblicati nel rispetto delle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Articolo 21 – Avanzi di gestione

All’organizzazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, in ogni caso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22 – Modifica dello Statuto e scioglimento dell’organizzazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di ameno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’associazione si estingue nei seguenti casi:
– quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità;
– quando il patrimonio è divenuto insufficiente;
– per deliberazione dell’Assemblea.
In caso di estinzione dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come individuati con deliberazione dell’Assemblea, previo parere dell’eventuale organo/organismo previsto dalla legge applicabile pro tempore vigente, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’eventuale patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto prioritariamente ad Enti avente finalità analoghe a quelle statutarie dell’associazione, sempre sentendo il citato organo/organismo previsto dalla legge applicabile pro tempore vigente.
La deliberazione di scioglimento dell’organizzazione e le deliberazioni inerenti e conseguenti sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della tre quarti dei soci dell’organizzazione.

Articolo 23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni.